Polizia Urbana di Avezzano - Ordinanza n. 244 del 14.02.2003 - Pag. 1/2
SETTORE VIII - Polizia Urbana
Avezzano 14.02.2003
Ufficio Comando
Prot. 4071
Ordinanza n. 244
I L S I N D A C O
Considerato che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;
Tenuto conto che gli escrementi deposti dagli animali su marciapiedi, vie, piazze, giardini e, in generale nei luoghi pubblici, producono disagio e problemi igienici ai cittadini, in particolare ai bambini;
Ritenuto doveroso evitare l'imbrattamento dei luoghi pubblici con gli escrementi dei cani;
Tenuto conto delle segnalazioni, di inconvenienti derivanti dalle deiezioni canine abbandonate nelle aree di pubblico accesso;
Considerato che tali inconvenienti, oltre a danneggiare l'aspetto estetico, configurano potenziale rischio per la salute pubblica sotto il profilo sanitario;
Tenuto altresi' conto di segnalazioni per inconvenienti connessi alla presenza di cani lasciati liberi, senza guinzaglio;
Considerato che va tutelata la sicurezza dei luoghi e l'incolumita' delle persone;
Preso atto che il D.P.R. n. 320 dell'8.02.1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria), all'art. 83, prescrive l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
Preso inoltre atto che l'art. 6 della Legge n. 218 del 2.06.1988, commina le sanzioni per le violazioni alle norme del suddetto Regolamento di Polizia Veterinaria;
Verificato che il Regolamento stesso non detta norme circa l'abbandono degli escrementi dei cani nei luoghi pubblici;
Visto il Regolamento comunale di Polizia Municipale;
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visto il Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle norme di Regolamenti e di ordinanze;
R I C H I A M A
proprietari e custodi di cani, gli obblighi previsti e sanzionati dalle norme di Legge sopra citate, in ordine alle modalita' di accompagnamento dei cani.
O R D I N A
Gli accompagnatori dei cani, qualora gli animali che hanno in custodia, sporchino con escrementi spazi pubblici, dovranno provvedere all'immediata rimozione della sporcizia, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto e/o sacchetto monouso).
I trasgressori ogli accompagnatori dei cani che non mostrino agli agenti idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi o che non provvedano alla rimozione di cui al punto l), saranno soggetti, a far data dal 25 febbraio 2003, alla sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 200,00 (Legge n. 3 del 16.01.2003), con la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.
La revoca dell'Ordinanza n. 177 del 29 gennaio 2003.
Dell'obbligo della raccolta degli escrementi sono esentati i non vedenti.
Ai sensi degli articoli 3, comma IV e 5, comma III, della Legge 241 del 7.08.1990, si avverte: responsabile del procedimento e' il M.llo Maria Rita Sorgi, presso il Comando della Polizia Urbana di Avezzano, tel. 086343141; contro la presente Ordinanza e' ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge n. 1034 del 6.12.1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199 del 24.11.1971).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto contenuto nel presente atto.
Lavori Pubblici - Verde Pubblico - Ordinanza n. 75 del 03.03.2009
CITTA' DI AVEZZANO
Addì, 03.03.2009
(L'Aquila)
Prot. 0008292/09
SETTORE V - Servizio 2°
Ordinanza n. 75 del 03.03.2009
I L S I N D A C O
Considerato - che nella parte nord della città è localizzata la pineta all'interno della quale sono presenti diversi impianti sportivi; - che la pineta è frequentata, specialmente durante la bella stagione, da un gran numero di cittadini di tutte le età che godono dell'ombra rinfrescante delle alberature, e vi svolgono diverse attività di tipo ludico-sportivo; - che al fine di rendere migliore la fruizione dell'area è necessario regolamentare la presenza di cani per generici problemi di convivenza con gli altri frequentatori legata alla mancata sorveglianza degli animali; - che lo stesso problema si pone per le altre aree verdi della città come Piazza Torlonia, Piazza B. Corbi, Piazza della Resistenza, Piazza Tommaso da Celano, ecc... e per tutte le aree pubbliche in generale;
Ritenuto che, per quanto riguarda la pineta, il problema possa essere facilmente risolto rendendo possibile accedere con i cani solo ad una parte di essa, con l'obbligo di condurli al guinzaglio e di raccogliere le eventuali deiezioni rilasciate dal proprio animale, così come già previsto nell'ordinanza sindacale n. 244 del 14.02.2003; Visto che a tale scopo è stata individuata la parte di pineta limitata ad ovest da via Cavalieri del Lavoro, a nord da via G. Di Vittorio, a sud da via Rotelli e confinante ad est con il Centro Polisportivo Comunale "R. Appolloni"; Atteso infine che, in via generale, per tutte le aree verdi ove sia permesso l'accesso, al fine di favorire la fruibilità di queste aree da parte di tutti i cittadini, si ritiene di ribadire l'obbligo per chiunque di raccogliere le eventuali deiezioni rilasciate dal proprio cane, dando atto che l'inadempimento all'obbligo sarà sanzionato secondo i termini previsti nell'ordinanza n. 244/2003;
I proprietari e custodi di cani che frequentano le aree pubbliche in generale, e quelle verdi in particolare, al rispetto degli obblighi previsti dalle norme sopra ricordate